1. Ai fini della rivendicazione dei vini a DO, nella fase di produzione e prima di procedere alla loro designazione e presentazione, essi sono sottoposti ad analisi chimico-fisica e organolettica che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La certificazione positiva è condizione per l'utilizzazione della denominazione.
2. L'esame analitico deve riguardare almeno i valori degli elementi caratteristici dei VQPRD in questione, indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
3. L'esame organolettico riguarda il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore, indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.
4. Per ciascun vino a DO sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura apposite commissioni di degustazione. Presso il Comitato di cui all'articolo 15 sono istituite commissioni di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia meridionale e insulare, incaricate della revisione delle risultanze degli esami organolettici.
5. Le procedure e le modalità per il compimento sistematico degli esami analitici e organolettici per ciascun VQPRD, le operazioni di prelievo dei campioni, nonché l'istituzione, il funzionamento delle commissioni di degustazione e di appello di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province